TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sentenza n. 1277/2022 del 02-12-2022
principi giuridici
Il debitore solidale che abbia adempiuto all'obbligazione ha diritto di regresso nei confronti dei condebitori per la parte di ciascuno, surrogandosi nei diritti del creditore originario.
La notificazione del decreto ingiuntivo costituisce atto idoneo a interrompere il decorso del termine prescrizionale, producendo effetti permanenti fino a quando il decreto medesimo sia divenuto non più impugnabile, decorrendo, in tal caso, il termine prescrizionale decennale dalla data di definitività del decreto.
La transazione che si limita a modificare quantitativamente un rapporto obbligatorio preesistente, regolandolo mediante reciproche concessioni, non ha efficacia novativa, lasciando sussistere l'obbligazione originaria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Azione di Regresso tra Debitori Solidali e Prescrizione: Un'Analisi della Sentenza
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa all'azione di regresso esercitata da alcuni debitori solidali nei confronti di un altro condebitore, a seguito del pagamento di un debito comune. La vicenda trae origine da un contratto di cessione d'azienda, nel quale la società cessionaria subentrava anche nel contratto di locazione dell'immobile sede dell'attività. A seguito di morosità della cessionaria nel pagamento dei canoni, il locatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti sia della cessionaria stessa che dei cedenti, in quanto obbligati in solido.
I cedenti, per evitare ulteriori azioni esecutive, avevano raggiunto un accordo transattivo con il locatore, provvedendo al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente ingiunta. Successivamente, i cedenti avevano agito in regresso nei confronti della cessionaria e del suo legale rappresentante, al fine di recuperare la quota di debito gravante su questi ultimi.
Il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sull'opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla cessionaria, la quale eccepiva, tra l'altro, la prescrizione del diritto di credito azionato dai cedenti. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Nella sua decisione, il giudice ha preliminarmente ricostruito la complessa vicenda fattuale, evidenziando come il decreto ingiuntivo ottenuto dal locatore nei confronti di tutti gli obbligati solidali fosse divenuto definitivo e non più impugnabile. Di conseguenza, le eccezioni sollevate dall'opponente in relazione al rapporto di locazione e alla validità del titolo esecutivo originario sono state ritenute irrilevanti ai fini della decisione.
Il Tribunale ha poi esaminato la natura dell'accordo transattivo stipulato tra i cedenti e il locatore, qualificandolo come transazione non novativa. In altre parole, l'accordo non aveva estinto l'obbligazione originaria, ma si era limitato a modificarne le modalità di adempimento. Pertanto, il pagamento effettuato dai cedenti in forza dell'accordo transattivo aveva estinto l'obbligazione solidale nei confronti del locatore, facendo sorgere in capo ai cedenti il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, rilevando che il termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data di definitività del decreto ingiuntivo originario, non era ancora decorso al momento dell'esercizio dell'azione di regresso. Il giudice ha sottolineato come la notifica del decreto ingiuntivo costituisca un atto interruttivo della prescrizione, con effetti permanenti fino a quando il decreto non diventi definitivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.